Art. 1
Autorizzazione a prevedere una deroga
In vigore dal 16 dic 2014
Autorizzazione a prevedere una deroga
1. In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legname e della corteccia separata dal tronco di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.
2. In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il punto 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di oggetti di corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti che soddisfano le condizioni di cui al punto 4) dell'allegato della presente decisione.
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