Art. 1
In vigore dal 15 dic 2014
Nelle specifiche dell'allegato della decisione 2014/154/UE riguardanti la purezza, la voce relativa al saggio di glucosamina è sostituita dalla seguente:
«Saggio di glucosamina
34-46 % su base secca»
.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2014:916:oj#art-1