Art. 1

In vigore dal 10 dic 2014
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE secondo il formato indicato nell'allegato della presente decisione. I dati già registrati nella banca dati saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2016.
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