Art. 1

In vigore dal 9 dic 2014
L' della decisione di esecuzione 2013/463/UE è così modificato: 1) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per ripristinare la solidità del settore finanziario, Cipro continua a dare attuazione alla ristrutturazione del settore bancario e del settore degli istituti di credito cooperativo; continua a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione nel contesto della transizione in corso verso il meccanismo di vigilanza unico; avvia la riforma del quadro in materia di ristrutturazione del debito e abolisce gradualmente le misure restrittive in linea con la sua tabella di marcia, salvaguardando allo stesso tempo la stabilità finanziaria. Il programma prevede le misure e i risultati seguenti: a) garantire il monitoraggio rigoroso delle condizioni di liquidità del settore bancario. Le restrizioni temporanee alla libera circolazione del capitale (tra cui le limitazioni per i pagamenti e i bonifici) sono oggetto di attento monitoraggio. Il graduale allentamento delle misure restrittive esterne consente di preservare la stabilità del settore finanziario e di mantenere riserve di liquidità adeguate. La Banca centrale di Cipro effettuerà ispezioni in loco per controllare l'attuazione delle restrizioni e adotterà, se necessario, opportuni provvedimenti di vigilanza. L'ulteriore liberalizzazione delle misure restrittive esterne sarà presa in esame dalle autorità solo dopo il completamento positivo della valutazione globale e la regolare transizione al meccanismo di vigilanza unico. L'obiettivo è che i controlli restino in vigore solo per il tempo strettamente necessario per attenuare i forti rischi gravanti sulla stabilità del sistema finanziario. In esito alla valutazione globale si procederà ad aggiornare e a pubblicare la tabella di marcia per il graduale allentamento delle misure restrittive. I piani di finanziamento e di capitalizzazione delle banche nazionali che dipendono dai finanziamenti della banca centrale o che ricevono aiuti di Stato riflettono in modo realistico la prevista riduzione della leva finanziaria nel settore bancario e riducono la dipendenza dai prestiti delle banche centrali, evitando al tempo stesso vendite di emergenza delle attività e una stretta creditizia; b) adeguare i requisiti patrimoniali minimi, tenendo conto dei parametri di valutazione del bilancio e delle prove di stress a livello di Unione; c) assicurare che prima dell'erogazione di aiuti di Stato, i piani di ristrutturazione siano approvati formalmente secondo le norme in materia di aiuti di Stato. Se le altre misure non sono sufficienti, le banche sottocapitalizzate possono chiedere allo Stato un aiuto alla ricapitalizzazione secondo le procedure vigenti in materia di aiuti di Stato. Le banche che hanno avviato piani di ristrutturazione riferiscono in merito ai progressi compiuti; d) assicurare la creazione e l'operatività del registro dei crediti; e) tenendo conto della transizione al meccanismo di vigilanza unico, assicurare la piena attuazione del quadro normativo in materia di concessione dei crediti, di deterioramento delle attività e di accantonamenti; f) introdurre obblighi di informativa per assicurare che le banche comunichino regolarmente alle autorità e ai mercati i progressi nella ristrutturazione delle loro operazioni; g) assicurare la revisione della direttiva sulla governance, che specificherà, tra l'altro, l'interazione tra le unità interne delle banche preposte all'audit e le autorità di vigilanza bancaria; h) rafforzare la governance delle banche, anche vietando l'erogazione di prestiti a membri indipendenti del consiglio di amministrazione o a parti collegate; i) assicurare il personale necessario e le modifiche opportune alla luce delle nuove responsabilità assunte dalla Banca centrale di Cipro, tra l'altro assicurando la separazione tra le funzioni di risoluzione e quelle di vigilanza, il recepimento nell'ordinamento nazionale del corpus unico di norme, ivi comprese la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); j) rafforzare la gestione dei prestiti in sofferenza, tenendo conto degli sviluppi e del calendario di attuazione del meccanismo di vigilanza unico. In particolare ciò include: la revisione del codice di condotta e delle politiche e pratiche delle banche in materia di gestione degli arretrati; il monitoraggio degli obiettivi di ristrutturazione fissati dalla Banca centrale di Cipro; misure che permettano ai mutuanti di ottenere informazioni finanziarie adeguate sulla situazione finanziaria dei mutuatari e chiedere, ottenere e far eseguire il pignoramento delle attività finanziarie e dei guadagni dei mutuatari inadempienti; misure per consentire e facilitare il trasferimento ai terzi da parte dei mutuanti di singoli prestiti in essere, assieme a tutte le garanzie reali e personali, senza l'assenso del mutuatario; k) allentare i vincoli in materia di pignoramento delle garanzie reali. Ciò accompagna la preparazione della legislazione sulla base di un quadro complessivo di riforma che istituisca adeguate procedure di insolvenza per le imprese e le persone fisiche e che assicuri il corretto ed efficace funzionamento dei quadri giuridici rivisti in materia di esecuzione forzata e di insolvenza. Inoltre, dopo la riforma, il nuovo quadro giuridico per la ristrutturazione del debito del settore privato è riesaminato e sono definite le misure supplementari necessarie; l) completare l'allineamento della regolamentazione e della vigilanza degli istituti di credito cooperativo a quelle delle banche commerciali; m) assicurare che il gruppo degli istituti di credito cooperativo proceda alla tempestiva e completa attuazione del piano di ristrutturazione approvato e adotti ulteriori misure per migliorare la sua capacità operativa, in particolare in materia di gestione degli arretrati, sistema informativo di gestione, governance e capacità di gestione; n) continuare a rafforzare il quadro antiriciclaggio e attuare un piano d'azione che assicuri l'applicazione di pratiche migliori per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità, in linea con le migliori prassi. (*1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)." (*2)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).» " ; 2) al paragrafo 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) adozione di una legge volta a instaurare un solido sistema di governo societario per le imprese pubbliche e semi-pubbliche e attuazione di un piano di privatizzazione per contribuire a migliorare l'efficienza economica e a ripristinare la sostenibilità del debito;» 3) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13.   Entro la fine del programma si provvede ad accelerare l'iter giudiziario e a smaltire l'arretrato giudiziario. Cipro adotta iniziative volte a rafforzare la competitività del settore turistico, attuando un piano d'azione concreto in modo che porti al conseguimento degli obiettivi quantificati individuati, fra l'altro, nella recente revisione della strategia turistica per il 2011-2015 e valutando la legge sull'ente per il turismo di Cipro, in particolare gli articoli che possono ostacolare la concorrenza nel settore del turismo. Cipro attua una strategia politica nel settore del trasporto aereo che porti all'adattamento della sua politica estera in materia di trasporto aereo, alla luce della politica esterna dell'UE nel settore e dei relativi accordi sottoscritti dall'UE, assicurando allo stesso tempo un livello sufficiente di collegamenti aerei.» ; 4) al paragrafo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) una panoramica generale della regolamentazione e dell'organizzazione di mercato del settore ristrutturato dell'energia e del gas, tra cui la valutazione preliminare del potenziale di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e» ; 5) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16.   Nell'elaborare la strategia di crescita globale e coerente, Cipro tiene conto della riforma in corso dell'amministrazione pubblica, della riforma della gestione delle finanze pubbliche, di altri impegni assunti nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico del paese nonché di iniziative dell'Unione pertinenti, tenendo conto dell'accordo di partenariato per l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei. La strategia di crescita sarà elaborata, coordinata e attuata dall'organismo unico che evolverà dalla task force per la crescita già istituita e che sarà inserito nel quadro istituzionale nazionale.»
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