Art. 7

In vigore dal 9 dic 2014
1.   In deroga all', le domande relative all'Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2007/506/CE. 2.   Le domande per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «saponi, shampoo e balsami per capelli» presentate entro due mesi dall'adozione della presente decisione, possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2007/506/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   I marchi di qualità ecologica dell'Unione europea attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2007/506/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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