Art. 1
In vigore dal 9 dic 2014
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici da sciacquare» comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).
Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.
Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico. Sono ammessi gli shampoo antiforfora.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:893:oj#art-1