Art. 2

In vigore dal 4 dic 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione. Il deposito dello strumento di approvazione di cui al primo comma ha luogo entro un mese dal 5 giugno 2015 (5).
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/887 — Testo vigente | Portale Normativo