Art. 2
In vigore dal 1 dic 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a ritirare a nome dell'Unione le riserve residue formulate a norma della decisione 98/685/CE (3), fatta salva l'entrata in vigore dell'emendamento dell'allegato I della convenzione di cui all' della presente decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione.
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