Art. 3
In vigore dal 27 nov 2014
Fino alla produzione di effetti della decisione che conferma la partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm, il Regno Unito non può accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013.
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