Art. 1

In vigore dal 26 nov 2014
Nella decisione 2005/820/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis In deroga all' della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica slovacca è autorizzata ad utilizzare lo 0,16 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).» "
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Art. 1 Decisione (UE) 2014/852 — Testo vigente | Portale Normativo