Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
Nella decisione 96/565/Euratom, CE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater:
«Articolo 2 bis
In deroga all', paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 della parte B dell'allegato X (diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive), della direttiva 2006/112/CE (*1).
Articolo 2 ter
In deroga all', paragrafo 3, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2 quater
In deroga all', paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Svezia è autorizzata a utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.
(*1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»
"
Storico versioni
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