Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
La decisione 2010/4/UE, Euratom è modificata come segue:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse proprie IVA.
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.»
2)
L'articolo 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:848:oj#art-1