Art. 1

In vigore dal 26 nov 2014
Nella decisione 90/176/Euratom, CEE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis e 2 ter: «Articolo 2 bis In deroga all', paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2 (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1). Articolo 2 ter In deroga all', paragrafo 4, della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE. (*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).» "
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