Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
Nella decisione 2005/819/CE, Euratom è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
In deroga all' della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad utilizzare lo 0,10 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»
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Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2014:846:oj#art-1