Art. 1

In vigore dal 26 nov 2014
Nella decisione 2005/817/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis In deroga all', paragrafo 1, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,04 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell'allegato X (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1). Articolo 1 ter In deroga all', paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,30 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. (*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).» "
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