Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
La decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom è modificata come segue:
1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione di esecuzione 2013/749/UE, Euratom della Commissione, del 10 dicembre 2013, che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative e a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie IVA»
.
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:
trasporto di persone (punto 10).»
3)
È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare lo 0,03 % della base intermedia per le seguenti operazioni di cui al punto 10 dell'allegato X, parte B (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.»
4)
l' è sostituito dal seguente:
«
Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche, Il Portogallo è autorizzato a utilizzare dati desunti dai conti nazionali del SEC 2010 relativi al 2011 per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2014.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:841:oj#art-1