Art. 5

In vigore dal 25 nov 2014
I nomi degli individui (che agiscono a nome di organizzazioni o liberi professionisti) o dei funzionari della Commissione (diversi dai membri del gabinetto) che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici, a meno che tali presone abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.
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