Art. 1

In vigore dal 21 nov 2014
L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Inoltre, Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.» ; 2) all', le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti: «g) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto; h) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e della loro verifica con le banche dati di INTERPOL, e in attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione UE e i capi degli Uffici centrali nazionali pertinenti, i dati seguenti: — dati personali di cui alla lettera g); — dati relativi alle attrezzature utilizzate dalle persone di cui alla lettera e). I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL; i) trasmette i dati di cui alla lettera h) a EUROPOL secondo le disposizioni di un accordo da concludere tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed EUROPOL. I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL; j) contribuisce, nei limiti dei mezzi e delle capacità, al monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostiene il regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), una volta istituito, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto; k) instaura, in stretta collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare; l) assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la missione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10a FES; m) rende disponibili i dati relativi alle attività di pesca raccolti dalle unità di EUNAVFOR disponibili al largo delle coste della Somalia, attraverso il pertinente servizio della Commissione, alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano, ai suoi Stati membri e alla FAO e, una volta conseguiti sufficienti progressi a terra in termini di sviluppo delle capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione; n) sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni 2060 (2012), 2093 (2013) e 2111 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, monitorando e comunicando al SEMG le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.» ; 3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 è pari a 14 775 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari allo 0 %.» ; 4) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2016.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:827:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo