Art. 5

Funzionamento dell'Assemblea

In vigore dal 20 nov 2014
Funzionamento dell'Assemblea 1.   L'Assemblea è presieduta da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca una riunione almeno una volta all'anno. 2.   Di concerto con la Commissione, l'Assemblea può istituire sottogruppi incaricati di tematiche specifiche legate agli obiettivi e ai compiti della RESR e della rete PEI, compresi sottogruppi permanenti su: a) innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura; b) Leader e sviluppo locale di tipo partecipativo; nonché c) valutazione dei programmi di sviluppo rurale. I sottogruppi svolgono attività tematiche sulla base di un mandato definito dall'Assemblea. I sottogruppi non permanenti sono sciolti al termine del loro mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori esterni all'Assemblea, aventi competenze specifiche in merito a una questione iscritta all'ordine del giorno, a partecipare ai lavori dell'Assemblea o dei suoi sottogruppi in base a esigenze specifiche. 4.   I membri dell'Assemblea, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (8). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni. 5.   Le riunioni dell'Assemblea e dei suoi sottogruppi si svolgono presso i locali della Commissione, salvo decisione contraria del presidente. La Commissione assume i compiti di segreteria. Alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati ai lavori. 6.   L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione. 7.   La Commissione pubblica tutti i documenti attinenti alle attività svolte dall'Assemblea (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un link dal registro verso il corrispondente sito web. 8.   I lavori dell'Assemblea sono coordinati con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito del dialogo civile in materia di sviluppo rurale, nonché nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti specifici sui singoli fondi ai sensi di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:825:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo