Art. 1
In vigore dal 17 nov 2014
La decisione di esecuzione 2014/366/UE è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 per ciascuno Stato membro è stabilito nell'allegato V.»
;
2)
è aggiunto un allegato V, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:805:oj#art-1