Art. 8
Persona di contatto per l'avviso
In vigore dal 13 nov 2014
Persona di contatto per l'avviso
La persona di contatto per l'avviso:
a)
prepara la richiesta di registrazione di un avviso;
b)
trasmette la richiesta al contabile, unitamente a tutte le altre informazioni relative all'avviso;
c)
fornisce le informazioni necessarie per consentire agli altri ordinatori competenti di effettuare verifiche o prendere le decisioni in merito alle conseguenze di cui alla sezione 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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