Art. 8

Persona di contatto per l'avviso

In vigore dal 13 nov 2014
Persona di contatto per l'avviso La persona di contatto per l'avviso: a) prepara la richiesta di registrazione di un avviso; b) trasmette la richiesta al contabile, unitamente a tutte le altre informazioni relative all'avviso; c) fornisce le informazioni necessarie per consentire agli altri ordinatori competenti di effettuare verifiche o prendere le decisioni in merito alle conseguenze di cui alla sezione 4.
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Persona di contatto per l'avviso (Art. 8 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo