Art. 1

Determinazione dei valori di riferimento

In vigore dal 31 ott 2014
Determinazione dei valori di riferimento Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione, calcolati sulla base dei dati comunicati in ottemperanza del regolamento (CE) n. 842/2006 detraendo dalla media annua delle quantità di idrofluorocarburi (gas sfusi) immessi in commercio nell'Unione nel periodo 2009-2012 le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 517/2014 per tale periodo, qualora i dati siano disponibili. La media annua di gas sfusi immessi in commercio nell'Unione di cui al presente articolo è stata calcolata sottraendo dalle quantità totali annue di idrofluorocarburi (gas sfusi) prodotti e importati sul mercato dell'Unione le quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) esportati dal mercato dell'Unione, tenuto conto del saldo di fine anno dei gas in stock.
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