Art. 1

Relazioni presentate dagli Stati membri

In vigore dal 30 ott 2014
Relazioni presentate dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'attuazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e 58 adottate mediante decisione di esecuzione 2014/738/UE. Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione in conformità all'allegato e si riferiscono agli anni 2017, 2018 e 2019. Tali informazioni sono messe a disposizione per ciascuna delle raffinerie di petrolio e di gas in cui è attuata una tecnica di gestione integrata delle emissioni stabilita dalla BAT 57 o 58 per le emissioni nell'aria di ossidi di azoto (NOx) o di anidride solforosa (SO2). 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre 2020 utilizzando il formato elettronico di comunicazione, previsto a tal fine.
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