Art. 1
In vigore dal 30 ott 2014
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone, previste dalla Financial Instruments and Exchange Act 2006 (legge sugli strumenti finanziari e la borsa del 2006 — FIEA), integrata dai Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures (orientamenti generali sulla vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari), e applicabili alle clearing organisations (organizzazioni di compensazione — CO) ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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