Art. 1

In vigore dal 20 ott 2014
La decisione 2011/137/PESC è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   L' non si applica: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo; b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale; c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale. 2.   L' non si applica: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso; b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale; c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale, autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) (“Comitato”). 3.   L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite (“ONU”), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria. 5.   L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale. 6.   L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.» ; 2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato I della presente decisione.» ; 3) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato III della presente decisione.» .
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