Art. 1
In vigore dal 20 ott 2014
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. L' non si applica:
a)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;
b)
alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;
c)
alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale.
2. L' non si applica:
a)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso;
b)
alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;
c)
alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale,
autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) (“Comitato”).
3. L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite (“ONU”), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.
5. L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
6. L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.»
;
2)
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato I della presente decisione.»
;
3)
all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
alle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato III della presente decisione.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:727:oj#art-1