Art. 1
In vigore dal 16 ott 2014
La firma a nome dell'Unione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («protocollo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
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