Art. 6
Informazioni e aggiornamenti
In vigore dal 16 ott 2014
Informazioni e aggiornamenti
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni opportune tramite il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni sui punti di contatto e eventualmente su altri servizi competenti in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Una sezione specifica della banca dati del CECIS è dedicata alle informazioni sulla registrazione e sulla disponibilità dei mezzi di risposta nell'EERC. La Commissione ne garantisce l'accesso ininterrotto per i punti di contatto nazionali della protezione civile.
5. Gli Stati membri assicurano il costante aggiornamento dello status di disponibilità e di ogni altro dato fattuale riguardante le caratteristiche pertinenti di tutti i mezzi di risposta registrati nell'EERC, contenuti nella sezione dedicata della banca dati del CECIS.
6. Se necessario, gli Stati membri possono permettere a altre autorità nazionali competenti di accedere in sola lettura al CECIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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