Art. 1
In vigore dal 13 ott 2014
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.
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