Art. 1

In vigore dal 9 ott 2014
1.   La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del CSI è stabilita ai sensi del progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:740:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2014/740 — Testo vigente | Portale Normativo