Art. 1
In vigore dal 9 ott 2014
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
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