Art. 2

In vigore dal 1 ott 2014
1.   L'accordo stipulato tra Ryanair e Flughafen Frankfurt Hahn GmbH, entrato in vigore il 1o aprile 1999, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 2.   L'accordo stipulato tra Ryanair e Flughafen Frankfurt Hahn GmbH, del 14 febbraio 2002 non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 3.   L'«Accordo Ryanair/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH — Consegna degli aeromobili da 6 a 18 — dall'anno 2005 all'anno 2012» del 4 novembre 2005 non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/789 — Testo vigente | Portale Normativo