Art. 3
In vigore dal 1 ott 2014
1. La Germania recupera gli aiuti, concessi nel quadro delle misure descritte all' e incompatibili con il mercato interno, dai beneficiari, compreso Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH quale successore economico di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.
2. L'acquirente delle attività cedute in seguito alla procedura di appalto, Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, e le sue controllate non rispondono di eventuali recuperi di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
3. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, calcolati a partire dalla data alla quale gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. La Germania comunica le date esatte alle quali il Land ha concesso gli aiuti, che non sono indicate nella presente decisione.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (168) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (169).
5. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione la Germania annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all'.
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