Art. 4
In vigore dal 1 ott 2014
1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all' è immediato ed effettivo.
2. La Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
3. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
per i beneficiari di cui all', l'importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi;
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
4. La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'. Essa trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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