Art. 1

In vigore dal 29 set 2014
Il regolamento interno è così modificato: 1) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il 65 % della popolazione dell'Unione o, qualora non tutti gli Stati membri prendano parte alle votazioni, della popolazione degli Stati membri partecipanti e il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti sono calcolati conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III. Tali cifre si applicano anche tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 qualora, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, un membro del Consiglio chieda che un atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo ed un membro del Consiglio chieda che si verifichi che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.» ; 2) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'allegato III. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.» ; 3) l'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o novembre 2014 al 31 dicembre 2014, sono le seguenti: Stato membro Popolazione (× 1 000 ) Percentuale della popolazione dell'Unione Germania 80 523,7 15,93 Francia 65 633,2 12,98 Regno Unito 63 730,1 12,61 Italia 59 685,2 11,81 Spagna 46 704,3 9,24 Polonia 38 533,3 7,62 Romania 20 057,5 3,97 Paesi Bassi 16 779,6 3,32 Belgio 11 161,6 2,21 Grecia 11 062,5 2,19 Repubblica ceca 10 516,1 2,08 Portogallo 10 487,3 2,07 Ungheria 9 908,8 1,96 Svezia 9 555,9 1,89 Austria 8 451,9 1,67 Bulgaria 7 284,6 1,44 Danimarca 5 602,6 1,11 Finlandia 5 426,7 1,07 Slovacchia 5 410,8 1,07 Irlanda 4 591,1 0,91 Croazia 4 262,1 0,84 Lituania 2 971,9 0,59 Slovenia 2 058,8 0,41 Lettonia 2 023,8 0,40 Estonia 1 324,8 0,26 Cipro 865,9 0,17 Lussemburgo 537,0 0,11 Malta 421,4 0,08 Totale 505 572,5 100» Soglia 62 % 313 455,0 Soglia 65 % 328 622,1 .
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