Art. 1
In vigore dal 29 set 2014
All'articolo 4 della decisione 2014/668/UE sono aggiunti i seguenti commi:
«Per quanto riguarda le pertinenti disposizioni dei titoli III, V, VI e VII, nonché i relativi allegati e protocolli, è effettuata senza indugio la notifica relativa all'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 486 dell'accordo.
Per quanto riguarda le pertinenti disposizioni del titolo IV, nonché i relativi allegati e protocolli, è effettuata la notifica a norma dell'articolo 486 dell'accordo in modo da consentire l'applicazione provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:691:oj#art-1