Art. 5
In vigore dal 29 set 2014
L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti dall'Algeria, dalla Libia o dalla Tunisia che saranno introdotti nell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE e nel caso di transito conformemente alla decisione 2010/57/UE, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
Storico versioni
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