Art. 1
Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione
In vigore dal 25 set 2014
La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione
1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 ter, possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1.
I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 ter ed ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 2. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto.
Nel caso di cui al secondo comma, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti azioni:
a)
monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;
b)
attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dagli organismi specificati nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, nelle vicinanze dell'impianto di imballaggio.
2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell' da paesi terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 3.
Articolo 3 bis
Prescrizioni concernenti i veicoli, gli imballaggi, i macchinari e i residui di terra
1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi che sono stati utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell'adempimento delle disposizioni dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1, lettera b), siano disinfettati e puliti in modo adeguato nei seguenti casi:
a)
prima che essi siano trasportati fuori della zona delimitata e
b)
prima che essi lascino un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.
2. Gli Stati membri garantiscono che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate, di cui al paragrafo 1, in un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo.
3. Gli Stati membri garantiscono che i residui di terra o gli altri materiali di scarto derivanti dall'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata.
Articolo 3 ter
Prescrizioni concernenti gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zonedelimitate in questione
Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione e la movimentazione dei tuberi di patate originari di tali zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono autorizzati dall'organismo ufficiale responsabile a imballare tuberi di patate originari di una zona delimitata e
b)
registrano e conservano, per un periodo di un anno a partire dal momento dell'arrivo dei tuberi di patate in tale impianto, i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.»
2)
L'articolo 7 è soppresso.
3)
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:679:oj#art-1