Art. 1
In vigore dal 17 set 2014
Il sistema «Universal Feed Assurance Scheme» (in appresso «il sistema») per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 7 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema fa uso di dati accurati ai fini di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.
Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, fino al primo trasformatore delle materie prime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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