Art. 1

In vigore dal 8 set 2014
La decisione 2014/145/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e delle persone fisiche ad esse associate; b) delle persone fisiche che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; o c) delle persone fisiche che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione del Donbass dell'Ucraina, elencate nell'allegato.» ; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati; b) persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; c) persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento; d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono attivamente, materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; o e) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione di Donbass dell'Ucraina, elencati nell'allegato.» ; 3) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2015.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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