Art. 3
In vigore dal 5 set 2014
Gli aiuti individuali concessi attraverso le operazioni di scambio di cui all’ che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite da un regolamento adottato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio o da un altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a questo tipo di aiuti.
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