Art. 1

In vigore dal 23 lug 2014
La Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti della Lituania, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2015.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:509:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo