Art. 2
In vigore dal 23 lug 2014
1. Il prestito concesso da EEL GmbH a FN GmbH il 1o luglio 2005 e il differimento accordato in pari data di tutti i prestiti esistenti concessi da EEL GmbH a FN GmbH, la misura di sostegno concessa dal Land Renania settentrionale-Vestfalia a FN GmbH e la misura di sostegno concessa dal Landkreis Kleve direttamente a FN GmbH per l'acquisizione del patrimonio immobiliare dell'aeroporto di Niederrhein-Weeze costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea compatibile con il mercato interno in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il differimento di tutti i prestiti esistenti concessi da EEL GmbH a FN GmbH il 29 novembre 2010, qualora costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è compatibile con il mercato interno in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1824:oj#art-2