Art. 2

In vigore dal 23 lug 2014
1.   Nella misura in cui gli apporti di capitale effettuati a favore di Flughafen Leipzig/Halle GmbH coprono costi ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche per i quali il gestore aeroportuale ha diritto al rimborso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG e costi dell’eliporto, detti apporti non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 2.   Nella misura in cui gli apporti di capitale effettuati a favore di Flughafen Leipzig/Halle GmbH sono limitati alla copertura finanziaria del deficit di finanziamento del progetto di investimento e non coprono costi ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche di cui al paragrafo 1, detti apporti costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3.   Nella misura in cui l’importo degli apporti di capitale supera gli importi dichiarati compatibili con il mercato interno nei paragrafi 1 e 2, tali apporti costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c),del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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