Art. 3

In vigore dal 23 lug 2014
1.   La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui all’. 2.   Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (148) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell’aiuto di cui all’, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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