Art. 1

In vigore dal 22 lug 2014
All'articolo 16 della decisione 2013/189/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'AESD nel periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015 è di 756 000 EUR. Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2014/491 — Testo vigente | Portale Normativo