Art. 1
In vigore dal 22 lug 2014
Nella posizione comune 2003/495/PESC è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità beneficiarie di cui all', lettera b).
Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a)
necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone di cui all', lettera b), e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati; o
d)
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia comunicato i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:484:oj#art-1