Art. 1
In vigore dal 14 lug 2014
L'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. di cui all'allegato I può essere commercializzato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006 e dalla direttiva 96/8/CE.
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