Art. 1
In vigore dal 14 lug 2014
La decisione 2010/656/PESC del Consiglio è così modificata:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale letale connesso, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali armamenti o materiali siano originari del territorio degli Stati membri.
1. L' non si applica:
a)
alle forniture destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano oppure ad essere da queste utilizzate e alle forniture in transito attraverso la Costa d'Avorio e destinate a sostenere le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite oppure ad essere da queste utilizzate;
b)
alle seguenti attività, previa notifica al comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) (“comitato delle sanzioni”):
i)
alle forniture temporaneamente esportate in Costa d'Avorio per le forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio;
ii)
alle forniture di armamenti e materiale letale connesso per le forze di sicurezza ivoriane, destinate unicamente al sostegno, o all'uso, nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio, ad eccezione delle armi e materiale letale connesso di cui all'allegato III della presente decisione, oggetto di previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;
c)
alle forniture di materiale non letale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;
d)
alle forniture di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato alle forze di sicurezza ivoriane, unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio.
2. Il governo della Costa d'Avorio ha la responsabilità principale per la notifica o le richieste di approvazione al comitato delle sanzioni, anteriormente alla spedizione di qualsiasi fornitura di armamenti e materiale letale connesso alle forze di sicurezza ivoriane, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii). In alternativa, uno Stato membro che fornisce assistenza può procedere a questa notifica o richiesta di approvazione dopo aver informato di tale intenzione il governo della Costa d'Avorio.»;
2)
l' è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:460:oj#art-1