Art. 5
In vigore dal 10 lug 2014
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all' o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione o a beneficio di tali persone o entità.
3. Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, delle attività finanziarie e delle risorse economiche di altro tipo congelati,
a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;
e)
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Storico versioni
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