Art. 1

In vigore dal 9 lug 2014
L’aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dell’investimento di BMW AG a Lipsia, ammontante a 45 257 273 EUR, è compatibile con il mercato interno soltanto se è limitato all’importo di 17 milioni di EUR (ai prezzi del 2009); l’importo eccedente (28 257 273 EUR) è incompatibile con il mercato interno. Di conseguenza, la Germania può dare esecuzione all’aiuto soltanto fino a un importo massimo di 17 milioni di EUR.
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